Art. 6 — Attività edilizia libera
DPR 380/2001 — Art. 6 (come modificato dal DL 76/2020)
Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura.
Nota pratica: La manutenzione ordinaria non richiede alcun titolo. È fondamentale distinguerla dalla manutenzione straordinaria (CILA) per evitare abusi edilizi involontari.
Art. 6-bis — CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
DPR 380/2001 — Art. 6-bis
Sono realizzabili previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA):
Gli interventi di manutenzione straordinaria non riconducibili all'attività edilizia libera, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Nota pratica: La CILA è il titolo più snello: non occorre attendere, si inizia subito dopo la comunicazione asseverata dal tecnico.
Art. 22 — SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
DPR 380/2001 — Art. 22
Sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera o alla CILA:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali;
b) i restauri e risanamenti conservativi;
c) le ristrutturazioni edilizie che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche al volume, alla sagoma, ai prospetti o alle superfici;
d) i cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti con esecuzione di opere.
Nota pratica: La SCIA è operativa immediatamente — il Comune può sospendere i lavori entro 30 giorni se rileva irregolarità.
Art. 10 — Permesso di Costruire
DPR 380/2001 — Art. 10
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Nota pratica: Il Permesso di Costruire richiede istruttoria comunale (termine 60-90 gg). Può essere sostituito da SCIA alternativa per le ristrutturazioni con D&R.
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