Art. 9 DM 1444/1968 — Testo integrale
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 — Art. 9
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A — Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone — È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
3) Zone C — È altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata.
Nota pratica: La norma stabilisce due soglie: la distanza assoluta di 10 metri tra pareti finestrate (applicabile a tutte le zone tranne A), e la distanza pari all'altezza del fabbricato più alto nelle zone C.
Deroghe ammesse dall'art. 9
- Piani attuativi: i piani di lottizzazione, PUA e piani di recupero approvati possono derogare alle distanze del DM 1444/1968 per il solo comparto di intervento
- Zone A (centri storici): si applicano le distanze preesistenti tra i volumi edificati
- Sopraelevazioni: le sopraelevazioni di edifici esistenti seguono le distanze del fabbricato originario
- Accordo con il confinante: in deroga al Codice Civile (non al DM 1444) è possibile ridurre le distanze con scrittura privata
Nota pratica: Le deroghe sono tassative — ogni eccezione richiede un fondamento normativo esplicito.
Applicazione pratica — casi frequenti
- Nuova costruzione: verificare sempre se pareti sono finestrate. Parete cieca verso confine: applica art. 873 CC (minimo 3m). Parete finestrata verso fabbricato esistente: minimo 10m dal DM 1444
- Ristrutturazione con ampliamento: il volume ampliato deve rispettare le distanze come se fosse nuovo. Il volume preesistente mantiene le distanze originarie
- Box e pertinenze: se prive di finestre, seguono il Codice Civile (3m). Se finestrate, rientrano nel DM 1444 (10m)
- Zona A: le NTA del piano attuativo prevalgono sul DM 1444 — verificare sempre il piano di recupero vigente
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