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DM 1444/1968: Distanze tra fabbricati e dai confini — testo e guida 2024

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 è la norma fondamentale che stabilisce gli standard urbanistici minimi in Italia, incluse le distanze minime tra fabbricati. L'articolo 9 in particolare è il riferimento obbligatorio per qualsiasi progetto edilizio.

DM 2 aprile 1968 n. 1444

Art. 9 DM 1444/1968 — Testo integrale

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 — Art. 9
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A — Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone — È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

3) Zone C — È altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata.
Nota pratica: La norma stabilisce due soglie: la distanza assoluta di 10 metri tra pareti finestrate (applicabile a tutte le zone tranne A), e la distanza pari all'altezza del fabbricato più alto nelle zone C.

Deroghe ammesse dall'art. 9

Nota pratica: Le deroghe sono tassative — ogni eccezione richiede un fondamento normativo esplicito.

Applicazione pratica — casi frequenti

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