La normativa di riferimento
Le distanze minime in edilizia sono disciplinate principalmente dal DM 2 aprile 1968 n. 1444 (standard urbanistici) e dal Codice Civile (art. 873-907), oltre ai Regolamenti Edilizi comunali che possono essere più restrittivi ma non meno.
Distanze dai confini di proprietà
- Parete finestrata: minimo 5,00 m dal confine (DM 1444/1968 art. 9)
- Parete cieca: il Comune può consentire costruzione a confine se entrambi i confinanti concordano
- Codice Civile: minimo 3,00 m dal confine in assenza di Regolamento Edilizio
⚠️ AttenzioneIl Regolamento Edilizio del tuo Comune può imporre distanze maggiori ma non inferiori ai minimi del DM 1444/1968 e del Codice Civile.
Distanze tra edifici (tra fabbricati)
- Pareti finestrate contrapposte: minimo 10,00 m (DM 1444/1968)
- Zone A (centri storici): si applicano le distanze preesistenti o quelle del piano attuativo
- Nuovi piani attuativi: il PI/PUA può derogare al DM 1444 per il comparto
Distanze dalle strade
Le distanze dal ciglio stradale variano per categoria di strada (DM 1404/1968 e DM 1444/1968):
- Autostrade: 60 m fuori centro abitato, 30 m in zona urbana
- Strade statali: 40 m / 20 m
- Strade provinciali: 30 m / 10 m
- Strade comunali: come da RE del Comune
Deroghe ammesse
- Accordo con il confinante: in forma scritta, consente di costruire a confine o ridurre la distanza in deroga al CC
- Costruzione in aderenza: se il vicino ha già costruito sul confine, si può aderire senza rispettare i 5 m
- Piani attuativi: PUA, lottizzazioni e piani di recupero possono derogare al DM 1444
- Sopraelevazioni: le sopraelevazioni di edifici esistenti seguono le distanze del fabbricato originario
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ArchAImede risponde citando l'articolo esatto del Regolamento Edilizio o delle NTA del tuo comune.
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