HomeNormativa › Zone omogenee DM 1444/1968

Zone omogenee A B C D E F: cosa significano e cosa si può costruire

Il DM 1444/1968 art. 2 classifica il territorio comunale in 6 zone omogenee (A, B, C, D, E, F). Ogni PRG/PGT/PI deve adottare questa classificazione come base, integrandola con le proprie norme specifiche. La zona determina le distanze applicabili, gli indici di edificabilità e le destinazioni d'uso ammesse.

DM 2 aprile 1968 n. 1444 — Art. 2

Zone A — Centri storici

DM 1444/1968 — Art. 2 lett. a)
Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

Zone B — Tessuto urbano consolidato

DM 1444/1968 — Art. 2 lett. b)
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona.

Zone C — Espansione residenziale

DM 1444/1968 — Art. 2 lett. c)
Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di zona B.

Zone D, E, F

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